IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  proposta  di modifica di statuto formulata dal consiglio
della facolta' di medicina veterinaria;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 582 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  delle  scuole  di  specializzazione  in
radiologia veterinaria e in sanita' animale, igiene  dell'allevamento
e delle produzioni animali.
         Scuola di specializzazione in radiologia veterinaria
  Art.   583.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
radiologia veterinaria presso l'Universita' di Torino.
  La  scuola ha lo scopo di approfondire e aggiornare la preparazione
teorico-pratica    dei    laureati    in     medicina     veterinaria
nell'utilizzazione  di apparecchi generatori o prodotti emettitori di
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
  La   scuola   rilascia  il  titolo  di  specialista  in  radiologia
veterinaria.
  Art.  584.  -  La  scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
dieci   per   ciascun   anno   di  corso  per  un  totale  di  trenta
specializzandi.
  Art.  585.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria  e  il
dipartimento di patologia animale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
Direzione della scuola.
  Art. 586. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola, i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria  in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 587. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   fisica - dosimetria;
   anatomia radiologica veterinaria;
   fisiologia radiologica veterinaria;
   strumentazioni,   apparecchi,   tecniche  radiodiagnostiche  nella
pratica veterinaria;
   legislazione sanitaria protezionistica,
ed inoltre due corsi opzionali.
   2› Anno:
   semiologia radiologica generale e speciale veterinaria;
   radiodiagnostica ortopedica e traumatologica veterinaria;
   radiodiagnostica  del  sitema scheletrico, degli organi e apparati
negli animali di grossa taglia, con particolare riguardo agli equidi;
   radiodiagnostica   degli  organi  ed  apparati  negli  animali  da
affezione I e II, ed inoltre due corsi opzionali.
  3› Anno:
   roentgenterapia e roentgenplesioterapia veterinaria;
   dosimetrica terapeutica di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
   elementi di medicina nucleare applicata alla medicina veterinaria;
   ultrasuonografia in diagnostica veterinaria,
ed inoltre due corsi opzionali.
   I  corsi  opzionali  saranno  definiti per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art. 588. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di  un relatore nominato dal consiglo della
scuola.
  Ai fini della frequenza alle lezioni ed alle attivita' pratiche, il
consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea
documentazione,  l'attivita'  attinente alla specializzazione, svolta
all'esterno in laboratori universitari o extra universitari.
  Art.  589. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento   e   di   utilizzazione   delle   strutture   extra
universitarie per lo svolgimento  delle  attivita'  didattiche  degli
specializzandi  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162.
            Scuola di specializzazione in sanita' animale
          igiene dell'allevamento e delle produzioni animali
  Art.  590.  - E' istituita la scuola di specializzazione in sanita'
animale, igiene dell'allevamento e delle  produzioni  animali  presso
l'Universita' di Torino.
  La  scuola  ha  lo scopo di impartire, approfondire e aggiornare le
conoscenze  su  quanto   concerne   l'allevamento   tradizionale   ed
industriale  degli  animali  da  reddito,  il  benessere e la sanita'
animale con il fine specifico di preparare  i  laureati  in  medicina
veterinaria  ai compiti dell'area funzionale a) prevista dal Servizio
sanitario   nazionale   e   definita   "sanita'    animale,    igiene
dell'allevamento  e  delle produzioni animali", nonche' di veterinari
d'azienda secondo le norme e le direttive della CEE.
  La  scuola  rilascia  il  titolo di specialista in sanita' animale,
igiene dell'allevamento e produzioni animali.
  Art.  591.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
venticinque  per  ciascun  anno  di  corso per un totale di cinquanta
specializzandi.
  Art.  592.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorrono al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria  e  il
dipartimento  di produzioni animali, ispezione ed igiene veterinaria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art. 593. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola, i laureati del corso di laurea  in  medicina  veterinaria  in
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
Universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 594. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   epidemiologia veterinaria;
   patologia degli animali in allevamento intensivo I;
   igiene dei ricoveri per animali;
   igiene dell'alimentazione animale;
   igiene della riproduzione animale;
   informatica   applicata   alle  produzioni  animali  e  statistica
sanitaria;
   tecnologie di potenziamento delle produzioni animali;
   diagnostica di laboratorio,
ed inoltre due corsi opzionali.
  2› Anno:
   malattie infettive di maggiore interesse profilattico;
   malattie parassitarie di maggiore interesse profilattico;
   patologia degli animali in allevamento intensivo II;
   inquinamento   ambientale  da  attivita'  zootecniche  soggette  a
vigilanza sanitaria;
   farmacologia  e tossicologia veterinaria applicate alle produzioni
animali;
   sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva;
   norme  nazionali  ed  internazionali  di  legislazione  e  polizia
sanitaria;
   tutela  del benessere degli animali con particolare riferimento al
trasporto e ai metodi di allevamento, ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi  opzionali  saranno  definiti  per ogni singola sede dagli
organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari  competenze
della sede stessa.
  Art. 595. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno
concordare  con  il  consiglio  della  scuola  la  scelta  dei  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche, il consiglio della scuola potra' riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  596. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 28 dicembre 1989
                                                 Il rettore: DIANZANI